Art. 3.
(Modifica dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228).

      1. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - 1. È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà dei genitori o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nascita ovvero del comune in cui ha fissato la residenza meramente anagrafica ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e di chiedere alla stessa i dati determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, ai sensi del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, fermo restando l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del comune di precedente residenza meramente anagrafica.
      2. L'assenza temporanea dal comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza ai sensi del comma 1.
      3. Ai fini dell'obbligo di cui al comma 1, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune di nascita.

 

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      4. Per i nati all'estero si considera comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza e ai quali non possono applicarsi i criteri indicati al periodo precedente, è istituito apposito un registro presso il Ministero dell'interno.
      5. Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo di iscrizione anagrafica».